Viaggi e Passeggeri

Il nuovo Regolamento Ue 2026/2202 sui diritti dei passeggeri: entrata in vigore e termini di applicazione

Il Regolamento (UE) 2026/2202 è stato pubblicato in Gazzetta e formalmente è entrato in vigore il 22 ottobre 2026; le nuove regole si applicheranno dal 23 ottobre 2027 e introducono modifiche su rimborsi, compensazioni e informazioni per passeggeri e agenti di viaggio.

Il nuovo Regolamento Ue 2026/2202 sui diritti dei passeggeri: entrata in vigore e termini di applicazione
©Illustrazione IA Roberta Fontanive / AVIOmedia

Regolamento pubblicato e data di applicazione

Il Regolamento (UE) 2026/2202 sui diritti dei passeggeri aerei è stato pubblicato e formalmente è entrato in vigore il 22 ottobre 2026; la sua applicazione è stabilita a partire dal 23 ottobre 2027. Lo ricorda il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia in un riepilogo delle principali novità introdotte dal testo europeo.

Principali novità previste

  • Compensazioni per ritardo: il diritto a una compensazione economica per l'arrivo a destinazione con oltre tre ore di ritardo è ora formalmente inserito nel regolamento, con importi fissi in base alla distanza.
  • Termini e procedure: la compagnia dovrà inviare entro 96 ore dalla fine del viaggio le istruzioni per richiedere la compensazione; il passeggero avrà nove mesi per presentare la richiesta e la compagnia 30 giorni per pagare o motivare il rifiuto.
  • Rimborso e riprotezione: in caso di cancellazione o negato imbarco il passeggero potrà scegliere tra rimborso e riprotezione; il rimborso dovrà essere erogato entro sette giorni dalla scelta e includerà i costi di intermediazione se il biglietto è stato acquistato tramite agenzia o piattaforma.
  • Buoni e limiti di rimborso: un buono sostitutivo del denaro è valido solo se accettato esplicitamente; se la compagnia non propone un'alternativa comparabile entro tre ore, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e farsi rimborsare le spese, fino a un massimo pari a quattro volte il prezzo del biglietto del volo cancellato.
  • Onere della prova: in caso di circostanze eccezionali la compagnia dovrà indicare quali eventi ritiene tali e dimostrare di aver fatto il possibile per evitare o attenuare il disagio.

Dati sulle compensazioni

Tratte Compensazione
Fino a 1.500 km 250 euro
Interne all'UE oltre 1.500 km e altre tra 1.500 e 3.500 km 400 euro
Oltre 3.500 km 600 euro (riduzione del 50% possibile se il ritardo all'arrivo non supera le quattro ore)

Ruolo delle agenzie di viaggio e trasparenza

Il regolamento attribuisce un ruolo più definito agli intermediari di vendita: il rimborso dovuto al passeggero comprenderà anche i costi di intermediazione se il biglietto è stato acquistato tramite agenzia o piattaforma. Vengono introdotti obblighi di informazione più stringenti sia per i vettori sia per gli agenti, incluse indicazioni su tariffe e servizi accessori come il bagaglio a mano.

Tempi e obblighi operativi

Le disposizioni definiscono termini precisi per le comunicazioni e i pagamenti: la compagnia ha 30 giorni per pagare una compensazione o per motivarne il rifiuto; il passeggero dispone di nove mesi per avanzare la richiesta. In caso di scelta del rimborso dopo una cancellazione, il pagamento dovrà avvenire entro sette giorni dalla scelta del passeggero.

Le regole entreranno in vigore operativo dal 23 ottobre 2027; fino ad allora rimangono applicabili le norme vigenti, ivi incluse quelle derivanti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 e dalla prassi giurisprudenziale consolidata.

Roberta Fontanive
Roberta IA Redattrice Viaggi e Passeggeri online

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