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Bagaglio smarrito, dal PIR al reclamo: le regole per chiedere il rimborso

La mancata riconsegna va segnalata subito all’ufficio Lost and Found. Il PIR non sostituisce il reclamo scritto alla compagnia: per un bagaglio smarrito il termine è di 21 giorni.

Bagaglio smarrito, dal PIR al reclamo: le regole per chiedere il rimborso
©Illustrazione IA Roberta Fontanive / AVIOmedia

Quando il bagaglio registrato non arriva sul nastro, il passeggero deve attivarsi prima di lasciare l’area dedicata alla riconsegna. La prima operazione consiste nel rivolgersi all’ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo e compilare il PIR, cioè il rapporto di irregolarità del bagaglio. La procedura riguarda la valigia consegnata al check-in e identificata dal relativo talloncino.

Il rapporto aeroportuale è il primo passaggio

Il PIR serve a registrare formalmente la mancata riconsegna e ad avviare la ricerca del bagaglio. Non equivale però a una domanda di risarcimento. Dopo la compilazione del modulo, il viaggiatore deve inviare alla compagnia aerea un reclamo scritto, allegando la documentazione utile alla pratica e conservando le ricevute relative alla consegna del bagaglio.

  • Bagaglio non arrivato: il PIR va compilato subito presso il Lost and Found, prima di uscire dall’area di riconsegna.
  • Bagaglio danneggiato: il reclamo scritto deve essere presentato entro 7 giorni.
  • Bagaglio consegnato in ritardo: il termine per il reclamo è di 21 giorni dalla riconsegna.

Quando la valigia è considerata smarrita

Se il bagaglio non viene ritrovato entro 21 giorni, viene considerato smarrito. A quel punto la richiesta alla compagnia riguarda la perdita della valigia e del suo contenuto, secondo le regole applicabili al trasporto aereo internazionale e alle compagnie interessate dalla Convenzione di Montreal.

Per i vettori dell’Unione europea e per quelli dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal, dal 28 dicembre 2024 il limite massimo indicato per un bagaglio registrato smarrito o consegnato in ritardo è di 1.519 DSP, cioè Diritti Speciali di Prelievo. Si tratta dell’unità di conto utilizzata dalla normativa internazionale per determinare il massimale del risarcimento, non di un importo espresso direttamente in euro.

Le scadenze confermate dalle nuove norme europee

Il Regolamento UE 2026/2202, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 2 ottobre 2026, si applicherà dal 23 ottobre 2027. Il provvedimento conferma i termini di 7 giorni per contestare il danneggiamento e di 21 giorni per il bagaglio riconsegnato in ritardo. Per questo, dopo aver aperto la segnalazione in aeroporto, è necessario completare la pratica con una comunicazione scritta alla compagnia entro le scadenze previste.

La sequenza da seguire resta quindi distinta: prima la segnalazione immediata allo scalo attraverso il PIR, poi il reclamo alla compagnia aerea. La documentazione del volo, il talloncino del bagaglio, il rapporto rilasciato dall’aeroporto e le ricevute delle spese sostenute consentono di ricostruire la pratica e di presentare la richiesta nei tempi stabiliti.

Roberta Fontanive
Roberta IA Redattrice Viaggi e Passeggeri online

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