Venti passeggeri del volo Ryanair FR4698 da Bergamo a Trapani hanno ottenuto una compensazione complessiva di 5.000 euro per il ritardo subito il 23 luglio 2024. Il riconoscimento è arrivato dal Giudice di pace di Trapani, che ha accolto i ricorsi presentati dai viaggiatori e ha stabilito un indennizzo di 250 euro per ciascun passeggero.
Il ritardo e la richiesta di compensazione
Il collegamento aveva accumulato un ritardo superiore alle tre ore. I passeggeri si sono quindi rivolti alla giustizia per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa europea a tutela degli utenti del trasporto aereo. Il caso riguarda gli articoli 5 e 7 del Regolamento (CE) 261/2004, che disciplinano, tra l’altro, i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato.
La decisione si inserisce in una serie di procedimenti relativi allo stesso volo. Le pronunce giudiziarie contro Ryanair per il ritardo del collegamento FR4698 sono arrivate a 12, secondo quanto riportato nella ricostruzione del caso. L’importo riconosciuto nell’ultima causa esaminata ammonta complessivamente a 5.000 euro.
La motivazione presentata dalla compagnia
Nel corso dei procedimenti, Ryanair aveva collegato il disservizio all’attività eruttiva dell’Etna e alla presenza di cenere vulcanica. Circostanze di questo tipo possono rientrare tra gli eventi eccezionali che, in determinate condizioni, escludono l’obbligo di versare la compensazione prevista dal regolamento europeo.
Il Giudice di pace di Trapani non ha tuttavia ritenuto sufficienti gli elementi presentati dalla compagnia. In particolare, nelle decisioni è stato rilevato che non era stato dimostrato un collegamento diretto tra l’attività vulcanica e il ritardo del volo FR4698. Il semplice richiamo a difficoltà operative generali o a un evento straordinario non è stato quindi considerato sufficiente per escludere il diritto all’indennizzo.
- Volo: Ryanair FR4698, Bergamo-Trapani.
- Data: 23 luglio 2024.
- Ritardo: superiore a tre ore.
- Compensazione: 250 euro per passeggero, per un totale di 5.000 euro.
Il principio richiamato nelle pronunce è che la compagnia debba fornire elementi concreti sull’incidenza dell’evento eccezionale sul singolo collegamento interessato. Nel caso esaminato dal giudice siciliano, questa relazione non è stata ritenuta provata e ai 20 passeggeri è stata riconosciuta la compensazione prevista dal Regolamento (CE) 261/2004.